Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) detta le regole per la fruizione del bonus fiscale destinato a agli esercizi ricettivi, agenzie di viaggi e tour operator per i servizi web.
LE LINEE GUIDA
Con decreto 12 febbraio 2015 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 68 del 23 marzo 2015), il dicastero ha infatti tracciato le linee guida del credito d’imposta disciplinato dall’articolo 9 del decreto legge 83/2014, soffermandosi in particolare sulla tipologia e il limite massimo di spesa ammissibile, la procedura di ammissione al beneficio e le modalità di recupero dell’incentivo indebitamente fruito.
L’agevolazione riguarda gli anni 2014, 2015 e 2016, e consiste in un credito d’imposta pari al 30% dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo e promozione per la digitalizzazione dei servizi turistici, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, fino a un importo complessivo massimo di 12.500 euro nel triennio.
Il bonus è “alternativo e non cumulabile”, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale”.
I destinatari del beneficio sono:
– gli esercizi ricettivi singoli, cioè ad esempio strutture alberghiere a gestione unitaria, con un minimo di sette camere per il pernottamento degli ospiti,
– strutture extra-alberghiere, come affittacamere, ostelli, case vacanze, residence, bed & breakfast;
– gli esercizi ricettivi aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, cioè strutture singole aggregate (nella forma del consorzio, delle reti d’impresa, eccetera) a soggetti che forniscono servizi accessori alla ricettività (ad esempio ristorazione, prenotazioni, trasporto);
– leagenzie di viaggio e tour operator.
Le principali voci di spesa agevolabili sono quelle inerenti:
– Gli impianti wi-fi(sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download),
– I siti web con app per la telefonia mobile,
– I programmi e sistemi informaticiche favoriscono la vendita diretta di servizi e pernottamenti,
– Spazi web e pubblicità online,
– Consulenze per la comunicazione e il marketing digitale,
– L’acquisto di software per agevolare gli utenti con disabilità,
– La formazione del titolare e del personale dipendente all’uso dei nuovi strumenti telematici.
Restano escluse le spese di intermediazione commerciale.
LA PROCEDURA
I termini per l’invio e i contenuti delle domande devono essere corredate dall’attestazione rilasciata dal presidente del Collegio sindacale,
ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali,
o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,
ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da cui risulta l’effettività del sostenimento delle spese.
Le istanze devono essere presentate telematicamente al Ministero dei Beni Culturali dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le spese.
Per quelle del 2014, le domande andranno inviate entro sessanta giorni dal momento in cui il Ministero definirà le modalità telematiche di presentazione (sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto).
Entro i sessanta giorni successivi al termine ultimo per presentare la domanda, il Ministero comunicherà all’impresa il riconoscimento (con indicazione del credito spettante) o il diniego dell’agevolazione.
Ecco il testo completo della legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.